
Purtroppo ho perso la puntata del matrimonio di Cheticara, ma ecco la fotografia degli sposi da Gli Spacconi e i Fighissimi.
Cosa dire? GRAZIE!
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Durante il mese di ottobre gli oltre 390 Punti Prevenzione (ambulatori) LILT, la maggior parte dei quali all’interno delle 106 Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, saranno a disposizione delle donne per visite senologiche.
Per conoscere giorni e orari di apertura dell’ambulatorio LILT più vicino, in cui effettuare anche esami di diagnosi precoce e controlli, si può chiamare, per informazioni, il numero verde SOS LILT 800-998877 o consultare l'elenco degli ambulatori LILT sul territorio italiano nel sito www.lilt.it
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Ho ricevuto questo comunicato stampa, e siccome può interessare agli sposi campani, pubblico.
Napoli, lunedì 4 ottobre 2010
Si è svolta oggi nella Stazione Marittima del Porto di Napoli a bordo di MSC Fantasia la conferenza stampa anteprima della prima edizione della manifestazione “Ti sposo”, il salone campano dell’alta moda sposa, evento nato e ideato per proporre alle coppie un ricco ventaglio di opportunità in vista dell’organizzazione del loro matrimonio.
Alla conferenza stampa hanno preso parte: Francesco Manco, area manager sud Italia MSC Crociere, Pasquale Garofalo e Giovanni Cafiero titolari della Minerva Eventi, lo stilista Gianni Molaro art director della rassegna, Salvatore Cristodoro, assessore alle attività produttive del comune di Ercolano e Peppe Iannicelli, nelle vesti di moderatore.
“MSC Crociere ha voluto sostenere questo progetto perché ama il bello, condivide la passione per l’ospitalità e rende indimenticabile ogni momento trascorso a bordo” ha dichiarato Francesco Manco, area manager Sud Italia MSC Crociere. “MSC Crociere offre tutte le soluzioni per un viaggio indimenticabile tra sogno e realtà per suggellare la promessa eterna con la persona amata. E anche se l’immagine della crociera è radicalmente cambiata negli ultimi anni”, ha continuato “il mito del romanticismo non subisce tramonto e i dati lo confermano: si stima, infatti, che in Italia una coppia su due faccia la propria luna di miele in crociera".
“Ti Sposo – hanno affermato Giovanni Cafiero e Pasquale Garofalo della Minerva Eventi – è l’avvio di un progetto ambizioso. Un’organizzazione nuova ed originale che permetterà alle aziende nella suggestiva location del Vesuvio Expò ad Ercolano di proporre in anteprima le novità più importanti, alla moda e convenienti. Vogliamo aiutare le coppie e le famiglie a scegliere bene, e senza stress, il meglio secondo i propri gusti, i propri desideri e le proprie possibilità economiche. Siamo orgogliosi del sostegno di MSC Crociere”.
Nel corso di “Ti sposo”, che si terrà presso il Vesuvio Expò di Ercolano da venerdì 15 a sabato 24 ottobre, sarà sorteggiata tra i visitatori una crociera MSC per due persone (nello specifico un viaggio di nozze).
MSC Fantasia, insieme alla gemella MSC Splendida, è la prima nave a proporre un’area VIP esclusiva - MSC Yacht Club - con 99 ampie suite, bar, solarium, 2 vasche idromassaggio, 1 piscina skydome, l’observation lounge zona di soggiorno riservata con bar, concierge e vista panoramica verso prua. Capolavoro dello stile italiano, mix perfetto di alta tecnologia, eleganza e servizi esclusivi, MSC Fantasia è caratterizzata da un arredo molto curato: per la prima volta su una nave da crociera si può camminare su una superficie in cristallo Swarovski e vivere tutta la magia della navigazione osservando il cielo stellato grazie al soffitto totalmente trasparente.
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Può capitare e - vi assicuro - capita, che i fidanzati si lascino; capita che quando si lascino litighino; capita che quando litigano non trovino un accordo per “regolare” i propri rapporti giuridici ed economici e, quindi, uno di loro - o entrambi - si rivolgano al tribunale.
Cosa dirà loro il tribunale non è dato saperlo, perché ogni caso richiede una valutazione a sé stante.
Può però essere utile conoscere quali sono i principi, le linee guida che verranno applicate nel decidere il litigio.
Il codice civile dedica alla promessa di matrimonio appena tre articoli -79, 80 e 81-, che risalgono al 1939 e che la riforma del diritto di famiglia del 1975 non ha toccato.
Il primo articolo garantisce la libertà matrimoniale
art. 79: “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”
Il secondo articolo prevede la restituzione dei doni fatti quando la promessa di matrimonio è rotta
art. 80: “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’é avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.”
E’ bene sapere che per la “promessa di matrimonio” non è richiesta una particolare forma o una particolare pubblicità. Non è neppure necessario essere maggiorenni. L’essenziale è che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio” e l’obbligo alla restituzione si giustifica per il solo fatto che tra i due è intercorsa una promessa o fidanzamento, per cui non troverebbero alcuna plausibile giustificazione al di fuori del fidanzamento. Non mi risulta che tra i doni da restituire ci sia la corrispondenza (checché ne dica il galateo); vi rientrano invece le fotografie che i fidanzati si sono scambiati.
E l’art. 81 del codice civile? Si riferisce ad una caso regolato più severamente, quello del fidanzamento solenne, in cui la promessa di matrimonio viene fatta con atto pubblico o scrittura privata (è sufficiente uno scambio di lettere, basta che la promessa risulta chiara, seria e precisa, in maniera da dare affidamento a effettuare spese e a contrarre obblighi in vista del futuro matrimonio).
Un tempo in tribunale potevano finire i casi in cui l’uomo prometteva solennemente il matrimonio per -usando un brutto gergo forense- “ottenere la dedizione sessuale della donna” (!)
Oggi è più probabile che la promessa solenne tuteli chi assume importanti obblighi in vista del matrimonio (si pensi alle spese di cerimonia, al mutuo per l’acquisto dell’alloggio, all’acquisto del mobilio o del viaggio di nozze).
In questo caso alla “rottura” del fidanzamento consegue l’obbligo al risarcimento dei danni per le spese e le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno non è risarcibile illimitatamente, ma solo nei limiti in cui le spese e le obbligazioni assunte corrispondono alle condizioni delle parti: se il fidanzato si è obbligato per somme che esorbitano dalle condizione economiche sue e della promessa sposa, non potrà pretendere, se questa rompe il fidanzamento, di essere risarcito integralmente. La “rottura” può avvenire con o senza giusto motivo: nel primo caso obbligato al risarcimento dei danni sarà chi ha sciolto il fidanzamento, nel secondo caso lo sarà chi lo scioglimento lo ha provocato. Anche in questo caso la domanda di risarcimento andrà proposta entro un anno dalla data del rifiuto.
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Un vero e proprio matrimonio principesco quello di Elisa e Omar. Un Sì pronunciato in un'atmosfera magica e intima dove tutto era curato nei minimi dettagli... rigorosamente in lilla!
Elisa, impiegata commerciale, e Omar, falegname specializzato nella costruzione di mobili su misura, si sono sposati il 25 giugno 2010 nella Chiesa di Civate in provincia di Lecco e hanno festeggiato le loro nozze nel bergamasco alla Tenuta Olmetta.

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Questo post è dedicato alla parte burocratica e legale del matrimonio. Siccome gioco in casa, ho approfittato dell'Avvocato Paolo Dogliotti dello Studio MBBD di Savona, a cui ho girato questo dubbio....
Domanda: Separazione dei beni o comunione, come si sceglie? Che differenza c'è?
Anche recentemente, sui mass media, si è fatto un gran parlare di comunione e separazione dei beni tra i coniugi commentando il dato secondo il quale sempre più coppie decidono di optare per la separazione dei beni.
Le interpretazioni di questo dato si sono sprecate, ma più che soffermarsi sulle ragioni che hanno spinto così tanti italiani a questa scelta è forse opportuno ricordare quali sono le caratteristiche (e le differenze) principali dei due regimi.
Perché di regimi si tratta, cioè di diverse regole e principi che governano il matrimonio, almeno nei suoi aspetti patrimoniali.
In Italia dal settembre 1975 in poi il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni (artt. 177 e segg.ti del codice civile) nella quale rientrano:
gli acquisto effettuati, anche separatamente, dai coniugi in costanza di matrimonio (la casa, l’auto, etc.);
i redditi personali dei coniugi (quelli che non sono stati consumati ma risparmiati);
i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (gli stipendi);
i frutti dei beni propri di ciascun coniuge (ad es. interessi bancari);
i beni destinati all’esercizio dell’impresa e gli utili e gli incrementi prodotti dall’impresa stessa, anche se costituita prima del matrimonio.
Sono invece personali di ciascun coniuge:
i beni di cui egli era già titolare prima del matrimonio;
quelli pervenutigli a titolo di successione, donazione o risarcimento del danno;
i beni di uso strettamente personale e quelli acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio (purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto).
L’amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi anche senza il consenso formale dell’altro, consenso che è però richiesto per gli atti più importanti (gli atti di straordinaria amministrazione, come l’acquisto di un’auto o di un alloggio).
Comunque i coniugi possono, all’atto della celebrazione del matrimonio, o successivamente mediante convenzione, optare per la separazione dei beni.
Questo significa, prima di tutto, che se decidete per la comunione non è richiesto nessun documento supplementare, mentre se optate per la separazione dei beni lo si deve dichiarare al sacerdote (matrimonio religioso) o all'ufficiale di stato civile (matrimonio civile) al momento della stesura dell'atto di matrimonio (e se siete già spostati dovete rivolgervi ad un Notaio, alla presenza di due testimoni).
Il regime di separazione dei beni permette a ciascuno dei coniugi di avere una propria posizione patrimoniale indipendente in quanto conserva la proprietà esclusiva dei propri beni, anche di quelli acquistati durante il matrimonio.
E’ curioso che nel 1975 la riforma in Italia è stata salutata come una vittoria della tutela delle donne, mentre nel 1978 la Germania ha introdotto, sempre per spirito egualitario e di tutela del coniuge più debole, un regime simile a quello della nostra separazione dei beni: si vede che negli anni ’70 la situazione della famiglia tedesca era ben diversa da quella italiana.
Ed oggi? Dipende. Non esiste una ricetta buona per tutti, bisogna valutare attentamente pregi e difetti (anche fiscali!) dei due regimi patrimoniali rispetto al caso specifico.
Certo è che questa scelta non influisce sul diritto al mantenimento o sul diritto agli alimenti: se spettano in un caso, spettano anche nell’altro perché i presupposti per ottenerli (e di cosa si tratta magari parleremo un’altra volta) sono slegati dal regime patrimoniale del matrimonio che si è scelto.
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